Irreperibile è colui che ha abbandonato la propria dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo senza dare notizia di sé e di cui non risultano richieste di trasferimento in altro Comune o allestero.
La cancellazione per irreperibilità comporta:
1. la perdita del diritto al voto;
2. l’impossibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche;
3. l’impossibilità di ottenere un documento di riconoscimento;
4. la cancellazione dall’assistenza sanitaria.
Chiunque può segnalare l’abbandono della dimora abituale delle persone iscritte nell’anagrafe della popolazione. La notizia dell’abbandono, o del presunto abbandono, può pervenire all’Ufficiale d’Anagrafe dal proprietario dell’abitazione, da un altro ufficio comunale (tributi, messo, servizi sociali, ecc.), da altra pubblica amministrazione o da gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel, ecc.), ed anche da privato cittadino.
L’Ufficio Anagrafe provvede a far eseguire ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, al termine dei quali la persona potrà essere dichiarata irreperibile. Dalla data della segnalazione di abbandono della dimora abituale all’Ufficio Anagrafe, all’effettiva cancellazione per irreperibilità deve essere trascorso un anno.
Cancellazione per irreperibilità
Dalla data della segnalazione di abbandono della dimora abituale all’Ufficio Anagrafe, all’effettiva cancellazione per irreperibilità deve essere trascorso un anno.
Art. 11 lettera c del DPR 223/89 Regolamento anagrafico
Si veda quanto sopra descritto.