Documenti che possono essere autocertificati.
Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - D.P.R. 445 del 28/12/2000 - stabilisce quali documenti possono essere autocertificati.
Sostituiscono l'atto amministrativo:
- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R. 445/2000)
- Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 445/2000)
L'autocertificazione si applica nei rapporti con i seguenti soggetti:
- Pubblica amministrazione: amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi, enti istituzionali, enti a qualsiasi titolo di diritto pubblico, enti pubblici economici;
- Gestori di servizi pubblici: soggetti privati che svolgano servizi pubblici;
- Soggetti privati in via opzionale: per i soggetti privati non esiste obbligo, come per le pubbliche amministrazioni, ma soltanto una facoltà.
Dell'autocertificazione possono avvalersi:
- I cittadini italiani e dell'Unione Europea;
- Le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni che hanno sede legale in Italia o in uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
- I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili dalla pubblica amministrazione italiana;
- I cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione specifica tra il loro Paese d'origine e l'Italia.
L’autocertificazione non può essere utilizzata nei seguenti casi (Art. 49 del D.P.R. 445/2000):
- documentazioni da presentare all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali (processi);
- certificati medici, veterinari e sanitari;
- certificati di origine, di conformità CE;
- certificati di marchi o brevettiLa validità dell'autocertificazione corrisponde a quella dei certificati che sostituisce e cioè è illimitata per i certificati che attestano fatti e stati non modificabili (nascita, morte, ecc.) e di 6 mesi per tutti gli altri certificati.
Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto (art. 46 del D.P.R. 445/2000).
Per l'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile utilizzare i modelli di autocertificazione disponibili a fondo pagina.
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, stato di famiglia, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà. La dichiarazione deve contenere stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.
L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Vedere desprizione precedente.