A chi è rivolto
Il diritto di accesso può essere richiesto da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto di richiesta di accesso (per accertare l’esistenza dell'interesse nella richiesta è indispensabile l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta di accesso).
L’accesso civico e l’accesso generalizzato possono essere esercitati da chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
Il diritto di accesso generalizzato è escluso nei casi previsti dalla legge e dal relativo regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2019.
Descrizione
Consente di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni nel rispetto della normativa di settore (L. 241/1990, D. Lgs.. 33/2013)
Come fare
Per l'accesso agli atti:
- accesso informale: qualora non risulti l’esistenza di contro interessati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale, all’unità organizzativa competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a deternerlo stabilmente;
- accesso formale: se non risulta possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale, o sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse in base alle informazioni e alle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'interessato viene invitato a presentare richiesta d'accesso formale.
L’istanza può essere presentata compilando il modulo online o in alternativa direttamente agli uffici mediante e-mail o consegna a mano tramite il modulo allegati.
Per l'accesso civico e l'accesso generalizzato:
L’istanza di accesso civico, indirizza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e l'istanza di accesso generalizzato, indirizzata al Responsabile del servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, possono essere trasmesse dal soggetto interessato compilando il modulo online o in alternativa direttamente agli uffici mediante e-mail o consegna a mano.
Cosa serve
L'accesso agli atti, considerate le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (art. 22, comma 2, Legge 7 agosto 1990 n. 241).
Il diritto di accesso generalizzato e accesso civico favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Cosa si ottiene
Per l'accesso agli atti richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.
Per l'accesso generalizzato, l’ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Per l'accesso civico l'amministrazione provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Tempi e scadenze
La Legge 241/90 prevede che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 30 giorni.
I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda.
I procedimenti di accesso civico e accesso generalizzato devono concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni (art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
Quanto costa
A norma dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Uff. Segreteria
0119455401
segreteria@comune.santena.to.it
info@comune.santena.to.it
Riferimenti Normativi
L'accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla L. 291/1990 e dal regolamento comunale in materia.
L'accesso civico e l'accesso generalizzato sono disciplinati dal D. Lgs. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza) e dal regolamento comunale in materia.
Condizioni di servizio
Si vedano gli allegati regolamenti, la normativa di settore e le informazioni sopra riportate.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 04/09/2024