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Assegno di maternità di base

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L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).


A chi è rivolto

L’assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del/la bimbo/a (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta) e, in casi particolari, da altri soggetti. La richiedente, per beneficiare dell’assegno, deve avere il/la bambino/a nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui/lei e deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio/a o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. 
L’assegno è concesso se il calcolo della situazione economica lo consente e se la madre, l’affidataria preadottiva o l’adottante senza affidamento non ha fruito dell’indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all’importo dell’assegno.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al numero dei nati .


Descrizione

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

Come fare

Domanda per la concessione dell'assegno: La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità. Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno possono avanzare richiesta per la quota differenziale. 
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del/la figlio/a. 
In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell’ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, all’ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l’inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
CUMULO DEI BENEFICI L’assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.
E’ cumulabile l’importo relativo alla quota differenziale dell’assegno del Comune nel caso in cui, per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro.
L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).

Cosa serve

 Per accedere al beneficio, la richiedente deve fare domanda mediante apposito modulo e possedere i seguenti requisiti:
- essere residente sul territorio di Santena:
- essere in possesso di Isee e DSU in corso di validità e rientrante nei parametri stabiliti ogni anno dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, se cittadina extra comunitaria (in base alla Delibera di G.C. n. 19 del 13.02.2019);
-  Produrre un'autocertificazione nella quale la richiedente è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità:

  1. di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza ...ecc.);
  2. di non avere diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la maternità, la somma complessiva dell’indennità o di altro trattamento economico percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale;
  3. di essere intestatario di un codice Iban (conto corrente bancario o postale) su cui l'Inps effettuerà il versamento;
  4. di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99). Si precisa che l’autocertificazione non è sufficiente per quei requisiti che devono essere comprovati sulla base di specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno).
Per l'anno 2024, la soglia Isee è la seguente:
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.31  del 7 febbraio 2024  La variazione nella media 2023 dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai  e  impiegati,  calcolato  con  le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  81,  da   applicarsi per l'anno 2024 ai sensi dell'art.  13,  comma  4,  del  decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159 (assegno di  maternita'),  e'  pari  al  5,4  per  cento  (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2024).  Pertanto, l'assegno mensile di maternita' ai sensi  dell'art.  74 della legge 26 marzo 2001,  n.  151,  da  corrispondere  agli  aventi diritto per l'anno 2024, per le nascite, gli affidamenti  preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a euro 404,17; per le domande  relative  al  medesimo  anno,  il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e' pari a euro 20.221,13.    

Cosa si ottiene

Si ottiene il versamente da parte dell'Inps della somma pari a n. 5 mensilità, in base alla quota stabilita annualmente  e indicata in Gazzetta Ufficiale. Per l'anno 2024 l'importo dell'assegno di maternità di base concesso dai comuni è pari a € 2.020,85 nella misura intera. L'Inps eroga tale importo entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria comunale.

Tempi e scadenze

La richiedente può fare richiesta di assegno di maternità di base tassativamente entro sei mesi dalla nascita del figlio/a.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

E' possibile telefonare o scrivere una mail ai contatti sotto indicati per informazioni o appuntamenti all'Ufficio Politiche Sociali / Istruzione - Area Socio Culturale - in Piazza Martiri della Libertà n. 2 nei seguenti giorni e orari:
- Da Lunedì a Venerdì dalle h. 8.30 alle h. 12.00;
- Lunedì/Martedì/Giovedì dalle h. 14.00 alle h. 15.30;
- Mercoledì dalle h. 14.00 alle h. 17.30.
Telefono: 011/9455418 - 417 - 409
Mail: servizi.cittadino@comune.santena.to.it

Riferimenti Normativi

L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Riferimenti Normativi Locali

Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 13.02.2019

Condizioni di servizio

Si vedano allegati.

Documenti allegati

Richiesta assegno di maternità (231,02 KB)
Richiesta dell’assegno al nucleo

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 22/05/2024


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